Nuove procedure e nuova lista di controllo per la verifica dei trasporti ADR

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, su richiesta della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha introdotto una nuova procedura operativa per gestire le segnalazioni di irregolarità nel trasporto su strada di merci pericolose.
Questa procedura, definita con la circolare del 19 marzo prot. 7988, applica le disposizioni della Direttiva europea 2022/1999 e serve a uniformare, per tutte le autorità di controllo, le modalità di invio, gestione e archiviazione dei risultati dei controlli effettuati su strada.
La circolare, per mezzo dei suoi allegati, precisa che i controlli devono essere svolti a campione, devono concludersi entro tempi ragionevoli e coprire, per quanto possibile, una parte ampia della rete stradale. I luoghi scelti per i controlli devono permettere di regolarizzare i veicoli trovati non conformi o, se necessario, di fermarli in sicurezza sul posto o in un’area dedicata. In alcuni casi, si possono prelevare campioni delle sostanze trasportate per analizzarli in laboratori autorizzati.
È stata inoltre creata una nuova lista di controllo digitale, in formato PDF editabile, che elenca tutti gli elementi da verificare e che gli operatori di Polizia devono compilare per documentare le ispezioni dei veicoli.
Al termine dell'ispezione, al conducente viene rilasciato il documento cartaceo, compilato, che attesta l’avvenuto controllo, in modo da semplificare o evitare ulteriori accertamenti.
Le liste di controllo compilate dalla polizia devono essere inviate ogni mese, tramite PEC, alla Divisione 3 della Direzione Generale della Motorizzazione, per fini statistici. Le liste devono essere suddivise in due gruppi: uno con i controlli in cui sono state riscontrate violazioni dell’articolo 168 del Codice della Strada (che riguarda il trasporto di merci pericolose) e un altro con i controlli risultati regolari.
Questa distinzione richiede alle forze dell’ordine un ulteriore lavoro di selezione e catalogazione prima dell’invio mensile, con possibili effetti sull’organizzazione interna dei vari comandi.
Le liste di controllo digitali e rintracciabili permettono comunque di velocizzare la procedura e di raccogliere dati importanti per avere un quadro più preciso della situazione del trasporto di merci pericolose, a livello europeo.
In particolare, sta emergendo sempre di più la necessità di capire se e quanti veicoli presentano criticità e di quale gravità.
Le infrazioni vengono suddivise in 3 categorie di rischio.
Categoria di rischio I
La categoria I rappresenta il rischio più grave, e riguarda infrazioni infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l’adozione di misure correttive immediate e adeguate, come il fermo del veicolo. Un esempio di infrazione di categoria I è il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione.
Categoria di rischio II
La categoria di rischio II riguarda infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l’adozione di adeguate misure correttive, come, dove possibile, la richiesta di adottare i correttivi sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso. Un esempio di infrazione di categoria II è la mancata dotazione di estintori funzionanti.
Categoria di rischio III
La categoria di rischio III riguarda infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente e per le quali le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito dall’impresa. Un esempio di infrazione di categoria III è la mancata corretta apposizione di segnalazioni e marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o di altri segni di identificazione.
Da notare anche che la circolare non si applica solo alla Polizia stradale e agli altri corpi nazionali, ma coinvolge anche le Prefetture, che dovranno estendere le nuove regole ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale presenti sul territorio.
In questo modo, l’obbligo di rendicontazione verso il Ministero dei Trasporti viene esteso a un numero maggiore di enti.
All'interno del Manuale ADR di SIDA si può trovare la lista di controllo aggiornata e completa della spiegazione dei vari campi di cui è composta, che può essere utile al conducente nel caso venisse fermato per verifiche di questo tipo.
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