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Patentino D1, manca la circolare esplicativa e poi si parte

Patente nautica D1

“Operatività patente nautica D1”: l'oggetto del Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 31 del 3 febbraio 2026 va dritto al punto, chiarendo le procedure attuative necessarie, da parte degli UMC, per i corsi formativi e gli esami per la patente D1 che si svolgeranno direttamente presso le sedi delle scuole nautiche.

Sì, perché il nodo centrale da sbrogliare rimaneva quello della fattibilità di conseguire la patente D1 senza passare dall'esame in Motorizzazione, e sembra che adesso questa fattibilità ci sia.

Qui trovate maggiori informazioni sulla patente nautica D1 e cosa permette di condurre

Gli addetti al settore adesso devono solo aspettare una circolare esplicativa che chiarisca bene i vari passaggi, e poi possono partire con l'organizzazione dei corsi, che in vista della prossima estate 2026, saranno sicuramente molto richiesti.

Le istruzioni operative per la vigilanza e la verifica del corso formativo e della prova finale sono contenute negli allegati del D.D. 31/2026 e vale per tutti gli UMC distribuiti sul territorio. Qui di seguito trovate una panoramica generale del Decreto, ma potete visionarlo nel dettaglio e in misura integrale a questo link.

 

Documenti operativi del processo di vigilanza e verifica

I documenti operativi funzionali allo svolgimento di tali attività sono cartacei e sono i seguenti:

  • il modulo del verbale di vigilanza del corso formativo
  • il modulo del verbale di vigilanza della prova finale

 

Soggetti coinvolti e ruoli 

  • DGMOT/DGT: definisce le regole generali
  • Uffici della Motorizzazione Civile: acquisiscono e registrano agli atti le comunicazioni di avvio dei corsi e le informazioni relative alle sessioni della prova finale, pianificano le attività di vigilanza e verifica nominando il personale abilitato alle funzioni di esaminatore e segretario
  • Responsabile del  procedimento di  vigilanza e verifica, in UMC
  • Operatori incaricati della vigilanza e della verifica: Esaminatore e Segretario in UMC
  • Enti erogatori del corso formativo e delle sessioni relative alla prova finale: sono le scuole nautiche e i consorzi che organizzano il corso, che nominano un Referente operativo, erogano il corso, curano l’organizzazione delle sessioni della prova finale, collaborano alle attività di vigilanza

 

Modalità di esecuzione del processo di vigilanza e di verifica

All’interno dell’UMC è individuato un Responsabile del procedimento di vigilanza e verifica, con funzioni di coordinamento, supervisione e gestione dei seguiti amministrativi.

Per ciascun corso formativo e per ciascuna sessione della prova finale, l’UMC individua due Operatori incaricati, che sono l'Esaminatore e il Segretario.

Gli Enti erogatori devono nominare il Referente operativo che si occupa di trasmettere tutte le informazioni utili relative al corso (programma, elenco partecipanti, orari, ecc).

Gli UMC devono definire il calendario degli esami secondo la programmazione interna, mentre gli enti erogatori devono comunicare il nome dei candidati che intendono affrontare detti esami.

Il processo di verifica e vigilanza parte ben prima di accedere fisicamente alla sede dell'ente erogatore, dal momento che gli Operatori dell'UMC devono verificare, sulla base della documentazione ricevuta, che il corso si svolga nel rispetto della normativa vigente (programma, date, ecc).

La vigilanza sul corso formativo è organizzata su controlli programmati e/o a campione, e può essere in presenza oppure tramite collegamento telematico. A seguito di questa verifica va sempre redatto un apposito verbale, che verrà acquisito agli atti.

La vigilanza sulla prova finale avviene invece sempre in presenza. Gli operatori dell'UMC, Esaminatore e Segretario, devono sempre, tra i vari compiti, provvedere all'identificazione dei candidati. Anche a seguito della prova finale gli operatori dell'UMC devono redarre un apposito verbale – i fac simili sono allegati sempre a questo decreto.

 

Regole che riguardano i candidati

Nel D.D. 31/2026 è ben chiaro questo concetto: possono presentare istanza e sostenere i relativi esami i candidati residenti o domiciliati nella provincia di competenza dell’Ufficio della Motorizzazione civile, o al massimo in una provincia confinante con la stessa o anche in un'altra provincia purché facente parte della stessa regione di residenza. La regola non vale per i candidati che, per motivi di studio o di lavoro, hanno il domicilio in una provincia diversa e possono dimostrarlo.

Il candidato che non ha conseguito l’idoneità alla prova finale può essere ammesso a sostenere una nuova prova decorsi almeno trenta giorni dalla data della prova precedente ed entro il termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell’attestazione delle esercitazioni pratiche.

La ripetizione della prova è consentita una sola volta e senza ulteriori oneri tributari.

In caso di mancato superamento anche della seconda prova o di duplice assenza, la domanda di ammissione è archiviata, restando salva la facoltà di presentare una nuova istanza entro il termine di validità dell’attestazione delle esercitazioni pratiche.



Vedi anche:
03/02/2026
 Decreti Dirigenziali News Normativa Nautica
Decreto Dirigenziale - 03/02/2026 - n. 31 - Esame teorico patente nautica D1
Vigilanza e verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica D1
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