Circolare - 23/07/2024 - Prot. n. 20975 - Conversione patente (Andorra)
OGGETTO: Andorra. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione 5 – Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti
attuazione della normativa di settore nazionale e comunitaria
Prot. n. 20975 del 23 luglio 2024
Oggetto: Andorra. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024.
1 - Entrata in vigore dell’Accordo
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con “appunto operativo” MAECI|MAECI|06/06/2024|0075580-A, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione – firmato in data 15/03/2024 - entrerà in vigore il 31 agosto 2024
Si allega il testo del citato Accordo che ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 31 agosto 2029.
Considerato che il 31 agosto 2024 cade di sabato, gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) potranno accettare e valutare le richieste di conversione di patenti di guida andorrane -nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo in oggetto (e dei relativi allegati) - da lunedì 02 settembre 2024.
Appare opportuno precisare che il giorno 02/09/2024 – e solo in tale data – potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida andorrane aventi scadenza il 31 agosto ed il 1° settembre 2024.
2 - Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative
L’Accordo in oggetto prevede gli allegati tecnici individuati al paragrafo 3 dell’articolo 6, indispensabili per realizzare le conversioni che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).
Gli allegati tecnici saranno trasmessi agli UMC e DGT, (nonché alle forze dell’ordine in indirizzo) con successiva comunicazione recante istruzioni operative.
Con l’occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC, nonché dalle forze dell’ordine.
Per completezza, di seguito, si indicano gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:
- le Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e nel Principato di Andorra, da ritenere validi ai fini della conversione.
A tale elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati (cfr. articolo 6 -paragrafo 3- dell’Accordo)
Da detto elenco si rileva che in Italia potranno essere ritenute valide -ai fini della conversione- le patenti redatte su due modelli andorrani individuati nell’elenco in questione, in conformità a quanto indicato all’articolo 6, paragrafo 2;
3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell’Accordo.
Nel precisare che gli UMC -per lo svolgimento delle procedure di competenza- dovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo in oggetto, a titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida andorrane.
Applicazione dell’articolo 1
Il titolare di patente di guida andorrana:
- può chiederne la conversione solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- può chiederne la conversione solo se la patente stessa è in corso di validità;
Applicazione dell’articolo 4
Il titolare di patente di guida andorrana:
- può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica, conseguentemente l’UMC non può accettare la richiesta di conversione.
- deve presentare agli (UMC) - la documentazione di rito, come di prassi, come ad esempio la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;
Applicazione dell’articolo 5
Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida andorrane:
- conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Applicazione dell’articolo 7
Si evidenzia che gli UMC possono (trattasi quindi di facoltà e non di obbligo) chiedere la traduzione della patente di guida andorrana. Inoltre, hanno facoltà di chiedere, ove sorgano dubbi, per tramite dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, chiarimenti circa la validità e/o l’autenticità della patente da convertire, nonché dei dati in essa contenuti.
I riferimenti dell’Ambasciata d’Italia a Madrid verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.
Applicazione dell’articolo 8
Si richiama l’attenzione sulla prima parte dell’articolo 8, che recita” All’esito delle procedure di conversione delle patenti di guida, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità centrali competenti”; pertanto, solo al termine della procedura di conversione, ossia alla consegna della patente italiana - e non prima - la patente di guida andorrana potrà essere ritirata da codesti UMC.
Le patenti andorrane devono essere spedite al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) della Repubblica Italiana che provvede ad inoltrarle all’Ambasciata d’Italia a Madrid per la loro restituzione.
Gli UMC effettueranno il predetto invio al MAECI con nota di trasmissione in cui deve sempre essere indicato:
- che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione, possibilmente citando l’art. 8 dell’Accordo;
- il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò per agevolare qualsiasi eventuale successiva comunicazione nonché l’eventuale applicazione dell’articolo 9 dell’Accordo, qualora l’autorità andorrana ricevente dovesse riscontrare anomalie riguardanti la patente di guida, convertita in Italia.
Si fa presente che i recapiti esatti del citato MAECI a cui restituire le patenti andorrane convertite, verranno indicate nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.
Applicazione dell’articolo 10
L’applicazione dell’articolo 10 specifica che ogni scambio di informazioni previsto dall’Accordo è effettuato nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali in vigore nelle due Parti (salvo successive variazioni che saranno eventualmente oggetto di integrazioni all’Accordo stesso). Ciò in quanto il Principato di Andorra è destinatario di decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea. Pertanto, non è stato necessario integrare l’Accordo con un allegato recante clausole in materia di trattamento dei dati personali, come avviene invece nel caso di negoziazione di Accordi con Paesi non destinatari di decisione di adeguatezza.
Codesti UMC in sede di conversione di patenti andorrane, in merito al trattamento dei dati personali, applicheranno quindi le procedure in uso per il rilascio delle patenti di guida italiane.
Con la presente, come di prassi, si trasmette l’elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Codesti UMC e DGT provvederanno al conseguente adeguamento dei siti istituzionali di propria competenza.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo
Allegati alla circolare prot. n. 20975 del 23/07/2024
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI ANDORRA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA CONVERSIONE
(Omissis)
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
Allegato alla Circolare avente come oggetto: Andorra. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024.
Accordo Italia – Andorra in vigore dal 31 agosto 2024
STATI DELL’UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
- AUSTRIA
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STATI EXTRACOMUNITARI
- ALBANIA valido fino al 12.07.2026
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- MACEDONIA
- MAROCCO
- MOLDOVA
- PRINCIPATO DI MONACO
- REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Accordo applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey) Valido fino al 30.03.2028 (prorogabile con consultazioni)
- REPUBBLICA DI COREA
- REPUBBLICA DI SAN MARINO
- SERBIA valido fino al 17.12.2028
- SVIZZERA valido fino al 12.06.2026
- TAIWAN
- TUNISIA
- TURCHIA valido fino al 18.07.2028
- UCRAINA valido fino al 24.01.2027
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
- CANADA: personale diplomatico e consolare
- CILE: diplomatici e loro familiari
- STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
- ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari