Circolare Ministero dell'Interno - 27/12/2024 - Prot. n. 38974 - Trasporti su strada
OGGETTO: Decreto legge 16 settembre 2024, n. 132 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano". Modifica art. 6, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n, 144 in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Circolare prot. n. 38974 del 27 dicembre 2024
OGGETTO: Decreto legge 16 settembre 2024, n. 132 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano". Modifica art. 6, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n, 144 in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, è stata pubblicata la legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto legge indicato in oggetto, che ha modificato l’art. 6 del D.lgs. 144/2008, relativo ai controlli nei confronti dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada per i quali è previsto l’obbligo di installazione del tachigrafo.
I predetti soggetti devono recare al seguito, ed esibire a richiesta degli organi di controllo, la documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi ai fini del corretto uso del tachigrafo1, a dimostrazione del corretto adempimento da parte delle imprese dell’onere di formazione e istruzione e controllo nei confronti dei propri conducenti2, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174, comma 14 cds, nei confronti dell’impresa stessa3.
La novella ha introdotto il comma 1-bis, del citato art. 6, secondo il quale la predetta documentazione, qualora non recata al seguito, può essere acquisita con qualsiasi mezzo4, al fine di poterla esibire agli organi di polizia, a condizione che ciò avvenga prima della conclusione del controllo.
Pertanto, in sede di controllo stradale, qualora il conducente si sia reso responsabile di violazioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo, fatta salva la responsabilità solidale, ai fini di escludere l’applicazione delle sanzioni del richiamato art. 174, comma 14 cds, nei confronti dell’impresa, gli organi di polizia stradale possono tener conto del contenuto delle predetta documentazione anche se acquisita durante l’attività di controllo e anche se in formato digitale.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
1 Come prescritto dall’art. 7 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 215 del 12 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, attuativo del combinato disposto dell’art. 10, commi 2 e 3 del Regolamento 561/2006, e dell’art. 33, commi 1 e 3 del Regolamento 165/2014, che prevedono la responsabilità delle imprese di trasporto per le infrazioni ai predetti Regolamenti commesse dai conducenti sui loro mezzi, anche se compiute in altro Stato membro o in un Paese terzo.
2 Come previsto dall’art. 10 del Regolamento 561/2006.
3 Con circolare n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017, sono state fornite indicazioni operative ai fini dell’applicazione delle sanzioni nei confronti delle imprese, tenendo conto del contenuto del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti citato nella precedente nota.
4 Quindi, anche con dispositivi elettronici.
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