Circolare Ministero dell'Interno - 27/12/2024 - Prot. n. 38980 - Registrazioni dei tachigrafi
OGGETTO: Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04 febbraio 2014, per quanto riguarda la presentazione ai funzionari addetti ai controlli delle registrazioni dei tachigrafi fatte nel giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti nel settore del trasporto di merci e passeggeri.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Circolare prot. n. 38980 del 27 dicembre 2024
OGGETTO: Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04 febbraio 2014, per quanto riguarda la presentazione ai funzionari addetti ai controlli delle registrazioni dei tachigrafi fatte nel giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti nel settore del trasporto di merci e passeggeri.
L’art. 36 del Regolamento (UE) n. 165/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1054, prevede che il conducente di un veicolo munito di tachigrafo deve essere in grado di presentare su richiesta dell’organo di controllo le registrazioni delle attività svolte nel giorno in corso e quelle svolte nei 56 giorni precedenti.
L’incremento del numero di giornate per le quali dimostrare l’attività svolta da 28 a 56 giorni decorre dal 31/12/2024, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del citato Regolamento (UE) 2020/1054.
Tanto premesso, occorre fare alcune precisazioni in merito al predetto incremento e al conseguente obbligo con riferimento alle carte tachigrafiche di generazione 2 attualmente in uso:
- Carte tachigrafiche “gen2v1”1, rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte, di norma, consentono la registrazione di 56 giorni di attività. L’inserimento manuale di parametri aggiuntivi2, potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.
- Carte tachigrafiche “gen2v2”3 rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: queste carte, dotate di una maggiore quantità di memoria consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.
Pertanto, non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.
La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale4.
Il predetto obbligo decorre dal 31/12/2024.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
1 Queste carte tachigrafiche recano impresso sul retro il codice “e3 1003”.
2 Come, ad esempio, la funzione “out of scope”, funzione “traghetto”, cambio di nazione alla frontiera, ecc.
3 Queste carte tachigrafiche recano impresso sul retro il codice “e3 1004”.
4 La conservazione delle prove tramite registrazioni e stampe manuali è previsto dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
Vedi anche: