Modifiche al Codice della Strada: primi chiarimenti operativi del Ministero dell’Interno
Con circolare Prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20 dicembre 2024 il Ministero dell’Interno pubblica i primi chiarimenti operativi alle disposizioni della legge 177/2024, che ha introdotto numerose modifiche al Codice della strada.
La circolare contiene le prime indicazioni rivolte agli organi di controllo.
La circolare è molto corposa, ragione per cui ci limiteremo ad aggiornare le disposizioni già esaminate in questo articolo con l’analisi dei relativi chiarimenti, rimandando ad una completa lettura della circolare per quanto non trattato in questa sede.
GUIDA E ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI
La norma non prevede un limite minimo di assunzione della quantità di sostanza stupefacente o psicotropa, dunque, è sufficiente che, in seguito agli accertamenti effettuati su campioni biologici del conducente, siano rilevate molecole di queste sostanze.
Riguardo ai test salivari, gli organi di polizia stradale avranno la facoltà di procedere al prelievo di campioni di saliva. Tale facoltà è prevista non solo durante l’attività di controllo, ma anche in occasione del rilevamento degli incidenti stradali, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso alle persone coinvolte nel sinistro. Si attende l’adozione di una direttiva interministeriale relativamente alle modalità di prelievo.
Fino a quando non verrà emanata questa disposizione, tuttavia, rimangono valide le modalità di raccolta fino ad ora utilizzate, che presuppongono “l’intervento di personale sanitario di strutture fisse o mobili afferenti agli organi di polizia stradale o di strutture pubbliche o private accreditate”.
Nel caso di incidenti stradali in cui i conducenti sono coinvolti e feriti, gli agenti possono richiedere alle strutture presso cui vengono trasportati questi conducenti di effettuare tutti gli accertamenti del caso e produrre adeguata certificazione. Basterà l’accertamento dell’assunzione di sostanze per condannare i conducenti.
Lo stato di alterazione è invece richiesto quando il conducente alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti ha causato un incidente grave. Lo stato di alterazione è necessario per poter applicare l’aggravante di omicidio stradale o lesioni personali stradali.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
In attesa del decreto MIT che stabilisce caratteristiche, modalità di installazione e officine autorizzate al montaggio dell’alcolock, non si possono applicare le sanzioni relative ai codici 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – niente alcool” o 69 “LIMITAZIONE DELL’USO – solo veicoli dotati di alcolock” insieme.
ANIMALI ABBANDONATI E INCIDENTI STRADALI
Il Ministero chiarisce che, per “animale domestico” si deve far riferimento alla definizione di animale da compagina contenuta nella Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987, cioè "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”.
Inoltre, per l’applicazione della norma non c’è un limite temporale tra l’abbandono e l’incidente. Basta dimostrare che l’abbandono dell’animale è avvenuto su strada o su sue pertinenze indipendentemente da quanto tempo l’animale ha vagato prima di causare l’incidente. Infine, l’animale abbandonato deve essere stato trasportato e abbandonato con un veicolo (per esempio, nel caso in cui il luogo dell’abbandono è in autostrada o molto lontano dal luogo dell’abitazione).
SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE
Per applicare la sospensione breve nelle fattispecie individuate dalla legge, occorre che il conducente abbia meno di 20 punti, risultanti dall’accertamento effettuato con una visura dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida al momento della violazione.
Non possono essere considerate né le decurtazioni applicate ma non ancora annotate e nemmeno la contestazione che si sta effettuando in quel momento poiché non è ancora inserita nell’Anagrafe nazionale.
Se il conducente non è stato identificato nel momento della violazione, anche se viene identificato successivamente (per esempio con una identificazione da remoto) o comunque senza fermo del veicolo, non si può applicare la sospensione breve.
L’obbligo di identificare immediatamente il conducente non comporta necessariamente l’obbligo di contestare immediatamente la violazione. Dunque, si può applicare la sospensione breve in caso di incidente in cui il conducente sia stato identificato ma la violazione che ha commesso venga verbalizzata in un momento successivo, dopo che sono state ricostruite le circostanze dell’incidente.
DECURTAZIONE PUNTI E SANZIONI PIU’ SEVERE PER ALCUNE VIOLAZIONI
Viene ribadita la pericolosità dell’uso, durante la guida, di “apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante, ovvero uso di cuffie sonore”.
Questo, infatti, è l’unico caso in cui alla prima violazione (se il conducente ha meno di 20 punti) la sospensione breve della patente si applica insieme alla sospensione ordinaria prevista come sanzione accessoria.
Nel caso di concorso, viene applicata prima la sospensione breve e poi la patente viene trasmessa al Prefetto per la sospensione ordinaria.
LIMITAZIONI DI POTENZA PER NEOPATENTATI PATENTE B
Il Ministero chiarisce che chi ha conseguito la patente B dal 14 dicembre 2024 è soggetto alle nuove limitazioni di potenza (per tre anni il neopatentato non può guidare autoveicoli che hanno potenza specifica riferita alla tara superiore a 75 kW/t. Per i veicoli, compresi quelli elettrici o plug-in, destinati al trasporto di persone aventi massimo 8 posti, oltre a quello del conducente è previsto un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW).
Chi invece ha conseguito la patente B prima del 14 dicembre 2024 segue la norma precedente. Dunque, è soggetto, per un anno dal conseguimento della patente B al limite di potenza massima 55 kW/t; di 65 kW per i veicoli elettrici o plug-in e di 70 kW per gli altri.
ESERCITAZIONI DI GUIDA E GUIDE CERTIFICATE
In mancanza del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predisponga il numero minimo di ore di esercitazione in autoscuola, le regole per il loro svolgimento e il rilascio della certificazione, per potersi esercitare privatamente è sufficiente aver ottenuto il rilascio del foglio rosa. Questo fino all’emanazione del decreto.
Il Ministero precisa che questa disposizione riguarda tutti i veicoli conducibili con la patente B (come, ad esempio, motocicli aventi cilindrata massima di 125 cc, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, o tricicli di potenza non superiore a 15 kW).
Per esercitarsi privatamente con il foglio rosa per conseguire le patenti AM, A1, A2, A non è necessario aver prima svolto le guide certificate.
Rimangono invariate le disposizioni in base alle quali si applicano le sanzioni al candidato che si esercita con a fianco una persona in funzione di istruttore, ma senza aver conseguito il foglio rosa e quelle che si applicano al candidato che, pur avendo il foglio rosa, si esercita senza avere a fianco una persona in funzione di istruttore.
MONOPATTINI ELETTRICI
Si attende il DM che regolamenterà le caratteristiche e le modalità di rilascio del contrassegno.
Con il contrassegno, il monopattino sarà individuato in modo univoco e si potrà applicare l’assicurazione RCA. Lo stabilisce il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy.
NORME DI COMPORTAMENTO V/CICLISTI
I conducenti di velocipedi che si trovano all’interno della zona di attestamento ciclabile:
- non devono segnalare manualmente le manovre.
- Inoltre, solo a semaforo rosso, possono cambiare posizione all’interno della zona di attestamento.
- Quando il semaforo diventa verde, però, devono rispettare le regole generali relative alla mano da tenere (soprattutto, devono tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata).
Anche quando i velocipedi si trovano sulle strade urbane ciclabili e sulle zone ciclabili possono occupare qualsiasi posizione sulla carreggiata, derogando all’obbligo di circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata e in fila indiana.
Sulle strade urbane ciclabili si applica anche ai ciclisti la regola generale della precedenza. I conducenti degli altri veicoli devono prestare la massima attenzione a pedoni e ciclisti in transito.
Mentre percorrono le corsie ciclabili, i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia stessa ed hanno la precedenza quando circolano su corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua.
Questi sono solo alcuni dei primi chiarimenti ai quali, a detta dello stesso Ministero e data la complessità dei temi trattati, potranno seguire ulteriori dettagli operativi di cui vi daremo notizia.
Vedi anche:
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"Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria."
Le nuove disposizioni lo hanno eliminato.
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La legge 177/2024 non pone il sillogismo tra possesso del contrassegno e stipula della RCA, ma ne sancisce solamente il contemporaneo possesso di entrambi per essere idonei a circolare. E infatti le attuali polizze RC per monopattino sono emesse in capo al contraente/conducente indipendentemente dal monopattino guidato.
Mi auguro che il decreto attuativo preveda la salvaguardia per chi ha già una polizza RC per monopattino.